Sarà presto disponibile la nuova guida per le Agevolazioni Fiscali Edilizie 2025
Sarà presto disponibile la nuova guida per le Agevolazioni Fiscali Edilizie 2025
Domande e Risposte su casi reali per affiancarti in un percorso difficile...ma non impossibile!
Art. 119 del D.L. 34/2020
D.M. 06/08/2020
Spese sostenute fino al 31/12/2025 per:
Spese sostenute fino al 30/06/2023, con possibile estensione per le spese sostenute fino al 31/12/2023 in presenza al 30/06/2023 di un SAL pari ad almeno il 60%, per IACP e istituti similari e cooperative edilizie a proprietà indivisa
Spese sostenute fino al 30/06/2022, con possibile estensione per le spese sostenute fino al 31/03/2023 in presenza al 30/809/2022 di un SAL pari ad almeno il 30% per le persone fisiche in relazione ad interventi su edifici unifamilari o unità funzionalmente indipendenti e autonome.
Spese sostenute fino al 30/06/2022 oer le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)
Scadenza al 30/06/2022 per il SuperSismabonus acquisti con possibile estensione per le compravendite effettuate entro il 31/12/2022 nel rispetto delle condizioni indicate dal comma 4-ter, art.18 del D.L. 36/2022
110% per le spese sostenute fino al 31/12/2022
90% o 110% a seconda dei casi per le spese sostenute nel 2023
70% o 110% a seconda dei casi per le spese sostenute nel 2024
65% o 110% a seconda dei casi per le spese sostenute nel 2025
5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute fino al 31/12/2021
4 quote annuali di pari importo per le spese sostenute dal 01/01/2022 in poi
Massimali variabili a seconda delle tipologie di interventie della tipologia di edificio sui quali sono realizzati
Sì, il beneficiario della detrazione può usarla in maniera diretta oppure optare per lo sconto in fattura o cessione di un credito d’imposta per tutte le spese sostenute fino al 31/12/2024 (solo per interventi avviati prima del 16 febbraio 2023).
Se sei giunto su questa pagina, sarai sicuramente informato sul cosiddetto Superbonus 110% che ormai, da quasi due anni, è il tema più dibattuto del settore.
Avrai sicuramente approfondito il tema su autorevoli quotidiani studiando i massimali di costo per ogni tipologia di intervento, le modalità di cessione del credito, lo sconto in fattura ecc...
In questi mesi, come tanti colleghi, siamo stati letteralmente invasi da numerose chiamate:
"Ingegnere è proprio vero che posso ristrutturare casa a costo zero?"; "posso sostituire le finestre di casa con il 110%?"; "posso demolire e ricostruire il tetto gratis?" [...]
Insomma: tante domande a cui dare molteplici risposte.
É da questa esigenza che è nata l'idea di creare un servizio utile per tutti, pubblicando delle risposte date ai nostri clienti su numerose casistiche reali, che abbiamo deciso di pubblicare e che aggiorneremo nel corso dei mesi...
Non ti assicuriamo che troverai le risposte alle tue domande, ma saremo felici se grazie a questo lavoro riuscirai a sciogliere alcuni dubbi sulle principali tematiche di questa importante agevolazione fiscale.
Buona ricerca!!!
Rientri tra i soggetti fruitori del SuperBonus 110%?
La tua tipologia edilizia è agevolabile?
Gli abusi edilizi vincolano l'applicazione del SuperBonus 110%?
Alcune domande e risposte su interventi trainanti e trainati
Che cosa offre di entusiasmante la tua azienda? Indicalo qui.
Ristrutturare ti sembra impossibile? riparti da zero!
Buonasera Studio Alimonti, sono un libero professionista e volevo chiedere se posso usufruire del Superbonus per la mia abitazione. Grazie anticipatamente!
Francesco P. - Pescara
Ciao Francesco!
Se decidi di usufruire del Superbonus relativamente alla tua abitazione in qualità di proprietario come "persona fisica" (e quindi distaccato dall'esercizio della tua attività professionale), rientri tra i soggetti ammessi alle agevolazioni così come disposto dal comma 9, art.119 del D.L. 34/2020.
Spett.le Studio Alimonti; la nostra impresa (società a responsabilità limitata - SRL) è proprietaria di un'unità immobiliare (destinazione non residenziale) sita all'interno di un condominio che vuole usufruire del 110%. É vero che possiamo accedere a tale agevolazione?
Marco S. - Pescara
Salve, la risposta è affermativa nel caso in cui la VS società partecipi alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni. Tuttavia la superficie complessiva delle U.I. destinate a residenza contenute nell'edificio deve essere superiore al 50% così come chiarito dalla Circolare n.24/E dell'Agenzia delle Entrate.
Buongiorno Ingegnere!
Abito in un edificio unifamiliare e vorrei eseguire una ristrutturazione mediante il 110%. Posso pagare io i lavori e metterli successivamente in detrazione a mia moglie? Grazie e buona giornata
Valerio P. - Pescara
Buongiorno Valerio.
L'operazione da te descritta sarebbe possibile solo se fosse tua moglie a sostenere i lavori. Ti ricordiamo che, nel caso in cui non fossi un soggetto capiente, puoi sempre usufruire della cessione del credito.
Spett.le Studio,
Sono proprietaria di un'intera palazzina situata a Pescara di 4 piani, con scala interna, e con un'unità immobiliare residenziale per ogni piano. Posso accedere al Superbonus?
Marta M. - Pescara
Gentile Marta,
la Legge di Bilancio 2021 ha consentito l'estensione dell'ambito applicativo del superbonus ad una tipologia sinora esclusa dal superbonus poiché non riconducibile alla categoria "condominio" (in quanto in presenza di più unità immobiliari con parti ad esse comuni, manca la pluralità di proprietari).
La Legge di Bilancio 2021 consente l'applicabilità del superbonus 110% anche ad interventi effettuati "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte e professione, con riferimento agli interventi effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche".
Per la suddetta ragione, fermo restando la limitazione a sole due unità immobiliari possedute entro le quali per una persona fisica è possibile accedere al superbonus, (senza che a tale limite concorrano gli interventi posti in essere sulle parti comuni degli edifici condominiali "veri e propri" così come degli edifici composti da più unità di un unico proprietario).
Buonasera,
abito in una casa unifamiliare di cui sono unico proprietario. Tuttavia solo il 40% del fabbricato è residenziale. Posso accedere al superbonus?
Antonio C. - Chieti
Buonasera,
dato che la Circolare 24/E del 08.08.2020 dell'Agenzia delle Entrate pone un limite solo sugli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio (che deve avere una destinazione residenziale per più del 50% della superficie) riteniamo che nel suo caso possa accedere al superbonus (fermo restando tutte le ulteriori restrizioni imposte dal Decreto Rilancio).
Buongiorno Studio Alimonti, abito in un appartamento all'interno di un condominio che non vuole usufruire del 110%. Sarebbe possibile, autonomamente, avere accesso a tale agevolazione?
Antonietta G. - Pescara
Gentile Antonietta, purtroppo se il condominio non esegue degli interventi trainanti, autonomamente non potrà accedere al superbonus.
L'unico modo per accedere autonomamente è dato dalla remota possibilità di isolare termicamente la sua unità immobiliare su almeno il 25% della superficie disperdente lorda per l'intero edificio.
Buonasera, il nostro edificio è composto da sei unità immobiliari, di qui cinque sono intestate esclusivamente a mia moglie mentre l'altra è intestata al 50% sempre alla moglie e al 50% al marito; come posso considerare tale casistica?
Fabio M. - Pescara
Gentile Fabio, nella casistica riportata i proprietari delle unità immobiliari sono diversi (cinque hanno un proprietario unico, l'altro ha due comproprietari); pertanto a nostro parere si realizza un condominio.
Sono proprietario di due appartamenti con ingresso in comune. Posso usufruire del bonus?
Luigi A.
Gentile Luigi, la sua casistica rientra all'interno della casistica di interi fabbricati di unico proprietario persona fisica avente da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate (comma 9, art. 119 del D.L. 34/2020). Per tale ragione può accedere al Superbonus.
Spett.le Studio Alimonti; nel mio condominio alcuni condomini posseggono delle verande abusive. Tali abusi ci consentirebbero ugualmente di accedere al Superbonus?
Valeria P. - Chieti
Gentile Valeria, proprio su queste tematiche il comma 3-quinquies, art. 51 del D.L. 104/2020 aveva introdotto il comma 13 ter all'Art. 119 del D.L. 34/2020 comportando una semplificazione per la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni.
A riguardo delle verande abusive occorre fare alcune precisazioni:
- se il balcone è aggettante, non rientra nel concetto di “parte comune”, quindi l’abuso poteva essere trascurato in base alle norme del D.L. 104/2020;
- se il balcone è incassato (anche in parte), è parte comune sia il solaio che le pareti a risega, e quindi l’abuso insiste sulle parti comuni, pertanto intervenendo sull’intero edificio (anche se non sulle parti in questione) si sta operando in maniera illegittima.
Il Decreto Legge 77/2021 ha introdotto delle ulteriori semplificazioni eliminando quanto decretato dall'Art. 51 del D.L. 104/2020 sopracitato riformulando il comma 13 ter dell' Art. 119 definendo i casi che comporterebbero la decadenza del beneficio fiscale del 110%.
Invitiamo a leggere la FAQ di seguito riportata in risposta alla domanda di Antonio D.G. da Teramo.
Spett.le Studio,
è vero che con la CILAS posso usufruire delle agevolazioni previste dal Superbonus 110% anche se ho degli abusi edilizi?
Antonio D.G. - Teramo
Gentile Antonio,
Il D.L. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. "Decreto Semplificazioni" ha cercato di snellire le procedure burocratiche necessarie per l'avvio del Superbonus 110% consentendo, tramite la CILAS (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) di poter iniziare i lavori senza più la necessità di asseverare lo "stato legittimo dell'immobile"; sarà invece sufficiente indicare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile (licenza edilizia, concessione edilizia, permesso di costruire..) ovvero dichiarare che la costruzione dell'immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
Pertanto la decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati relativi al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione dell'immobile;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 del D.L.34/2020.
Sembrerebbe dunque che gli abusi edilizi non possano più bloccare l'acquisizione dei benefici fiscali del Superbonus. Ma è davvero così?
Immaginiamo di iniziare i lavori relativi al Superbonus 110% in un immobile in cui sia presente un abuso edilizio come una veranda (di cui si vogliono sostituire gli infissi-intervento trainato).
Ora immaginiamo che per una qualsiasi ragione il confinante del nostro immobile faccia un esposto al Comune, dichiarando che quella veranda è abusiva. Cosa succede?
Si attiveranno le procedure dell'Art. 31 del Testo Unico dell'Edilizia, che comporteranno una sospensione dei lavori e l'inizio di un percorso giuridico tutt'altro che facile (anche i benefici fiscali del 110% non decadranno, ai sensi del comma 13 ter sopracitato, introdotto dal D.L. Semplificazioni.
Pertanto il nostro consiglio è quello di procedere sempre con una sanatoria edilizia; parlatene con il vostro tecnico in modo da trovare la migliore soluzione insieme.
Buongiorno; due anni fa ho sanato con il "Piano Casa" la mia veranda (su balcone aggettante) in un fabbricato condominiale. Ora vorrei sostituire, mediante il Superbonus 110% gli infissi della veranda. Sarebbe possibile?
Simona C. - Pescara
Gentile Simona, la risposta è assolutamente affermativa (considerando l'intervento come "trainato" da interventi "trainanti" effettuati dal Condominio.
Salve; volevo gentilmente chiedere se relativamente alla sanatoria di abusi edilizi, i costi della pratica possono essere detratti. Grazie anticipatamente.
Giuseppe L. - Pescara
Buongiorno; purtroppo i costi delle pratiche di sanatoria edilizia non possono essere portati in detrazione a differenza di tutti gli altri costi di progettazione relativi all'esecuzione delle opere riguardanti il Superbonus 110%.
Buongiorno; due anni fa ho sanato con il "Piano Casa" la mia veranda (su balcone aggettante) in un fabbricato condominiale. Ora vorrei sostituire, mediante il Superbonus 110% gli infissi della veranda. Sarebbe possibile?
Simona C. - Pescara
Gentile Simona, la risposta è assolutamente affermativa (considerando l'intervento come "trainato" da interventi "trainanti" effettuati dal Condominio.
Gentili colleghi, in merito alle detrazioni previste per le schermature solari (tapparelle, veneziane ecc..) dei serramenti di finestra, al fine dei massimali di spesa e detrazioni rientrano entro il massimale dei serramenti/infissi o entro quello delle schermature solari?
Cordiali Saluti
Arch. Plinio M. -Pescara
Gentile Collega, a nostro parere possono presentarsi due casi diversi, dal momento che la sostituzione delle chiusure oscuranti può:
- rientrare nell’eventuale intervento trainato di sostituzione delle finestre comprensive di infissi (e in questo caso, unitamente all’infisso, rientra in un unico massimale e deve rispettare i requisiti prestazionali prescritti);
- oppure essere agevolata nell’ambito di un intervento trainato di acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti montate in modo solidale all’involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all’interno, all’esterno o integrati alla superficie finestrata (e in questo caso ha il suo massimale autonomo e deve rispettare gli specifici requisiti tecnico-prestazionali previsti).
Buon lavoro!
Spett.le Studio,
la sostituzione dei cassonetti delle tapparelle, solidali con l'infisso, rientra tra le spese agevolabili dal Superbonus?
Vittorio A.- Atri
Gentile Vittorio, la risposta è affermativa. Infatti, come chiarito dall’ENEA in riferimento all’Ecobonus, sono compresi nell’intervento di sostituzione dei serramenti, la fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi. In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, potrà considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite prescritto dal Decreto Requisiti.
Buongiorno, vorrei installare un impianto radiante a pavimento; sarebbe possibile usufruire del Bonus 110%?
Marco F. - Ortona
Gentile Marco; se esegue un intervento impiantistico consistente nella sostituzione del generatore di calore (sia come intervento trainante che trainato), la norma le consente di poter usufruire delle agevolazioni fiscali anche per la sostituzione dei terminali dell'impianto (siano essi radiatori a parete o sistemi radianti a pavimento).
Buonasera Ingegnere; nella mia casa unifamiliare il sottotetto è usato come soffitta non è abitabile e non è riscaldato. L’intervento sulla copertura rientra oppure no?
Marco P. - Chieti
Buonasera Marco; la risposta è affermativa poiché gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, così come citato dalla L.178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Ricordiamo che, in caso di coibentazione delle falde del tetto, non sarà possibile coibentare anche l'estradosso del solaio del piano sottotetto.
Buonasera, vorrei eseguire il recupero abitativo del mio sottotetto con rifacimento della copertura per raggiungere le altezze necessarie e dunque cambiare la destinazione d'uso da non abitativa ad abitativa. Sarebbe possibile applicare il Superbonus?
Lorenzo I. - Guardiagrele
Gentile Lorenzo, ai fini del Superbonus gli interventi possono anche comportare il cambio di destinazione d’uso da destinazione non residenziale a residenziale, purché nel provvedimento amministrativo che autorizza questi ultimi risulti chiaramente tale cambio e sempreché l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio.
Per quanto riguarda il sottotetto, anche se non riscaldato gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Resta comunque ferma la regola che possono essere oggetto di lavori solo le parti già riscaldate: ciò che conta è dunque la situazione ante operam.
Pertanto, nel tuo caso, l’eccezione si applicherebbe soltanto alla copertura e non si estenderebbe alle pareti verticali che non potranno comunque essere oggetto di coibentazione con spese agevolate.
Buongiorno;
ho letto che secondo l’Agenzia delle Entrate, gli interventi trainanti si possono estendere anche alle pertinenze (cantine, garage) distintamente accatastate. Questo vuol dire che il cappotto termico (intervento trainante) lo si può applicare anche sulle pareti delle relative pertinenze?
Mario R. - Roma
Gentile Mario, la risposta è affermativa, tuttavia resta sempre fermo il principio in base al quale è necessario che gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presente negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile. Pertanto, la pertinenza, di norma non riscaldata, non può essere oggetto di interventi “energetici”, salvo casi particolari in cui essa sia legittimamente riscaldata.
La pertinenza potrà invece essere oggetto di intervento antisismico e può essere utilizzata come sede per l’eventuale impianto fotovoltaico.
Buongiorno; non ho ben chiaro il significato di unità pertinenziale. Ogni garage è pertinenza della propria abitazione? Come determinare se una unità è pertinenziale a un’altra?
Maria I.- Silvi
Buongiorno, ai sensi dell'art.817 del Codice Civile “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Inoltre “la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”. Per comprendere se il tuo garage è pertinenza della tua abitazione ti invitiamo a prendere visione dell'atto con cui hai acquistato le suddette unità.
Nel caso di demolizione e ricostruzione di fabbricato unifamiliare è possibile usufruire del Sismabonus + Ecobonus?
Pasquale P. - Cugnoli
Buonasera;
la risposta è affermativa. Ricordiamo che le diverse spese ammesse alle agevolazioni dovranno essere distinte, e le stesse spese non potranno rientrare in più di una agevolazione. Le eventuali spese comuni (ad esempio i ponteggi, le opere provvisionali ecc...) potranno rientrare alternativamente nell’una o nell’altra fattispecie a scelta del contribuente.
Buonasera Studio Alimonti, in caso di demolizione e ricostruzione, fruendo del SuperBonus 110% è obbligatorio rispettare lo stesso volume della situazione pre-intervento?
Lucia G. - Vasto
Gentile Lucia,
la domanda da te prospettata apre numerosi scenari di dibattito in quanto vi sono, ad oggi, pareri differenti tra Agenzia delle Entrate ed Enea.
Di fondamentale importanza è il rispetto della normativa urbanistica comunale nonché l'osservanza di ulteriori vincoli che potrebbero esistere sul fabbricato in questione; aspetti da non sottovalutare soprattutto in zona soggetta a Vincoli Paesaggistici.
Cautelativamente il nostro consiglio è il seguente:
- in caso di modifica del volume (sempre che le sopracitate norme lo consentano) le spese necessarie alla ricostruzione (con particolar riguardo alle strutture, finiture ed impianti idrici-elettrici) possono essere portate in detrazione o comunque oggetto di cessione del credito anche per la parte di volume eccedente la situazione ante intervento;
- invece, relativamente alle spese relative agli aspetti energetici (cappotto-finestre-impinato)
Buongiorno,
in caso di demolizione e ricostruzione tramite Sismabonus 110% è possibile trainare opere non strutturali (dunque non riguardanti gli interventi principali legati al sismabonus)?
Marco P. - Chieti
Gentile Marco,
l'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti,
ecc..) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera.
Salve;
sono con-proprietario con mia moglie di un appartamento (prima casa) in una palazzina di 2 locali al piano terra e 3 unità abitative sopra (primo e secondo piano). Sono anche con-proprietario di un garage e di un locale per il "rimessaggio degli attrezzi". Entrambi sono accatastati come pertinenze. Vorrei demolirli e ricostruirli entrambi con i benefici della legge "Sismabonus al 110%". Nella palazzina non esiste la struttura Condominiale perché, è di proprietà mia e di mia moglie ed è abitata da nostri famigliari. Rientro nei requisiti della legge?
Luciano S.- Pescara
Gentile Luciano, il sisma bonus spetta per tutti i lavori eseguiti sugli immobili e sulle loro pertinenze. Non sono previste esclusioni nel caso, analogo al suo, in cui i lavori vengano realizzati sulle sole pertinenze.
La Circ. 24/E, p.to 2.1.4, precisa che “L’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente”. Ulteriore conferma si trova nella Guida AdE Sismabonus, al par. 2, dove è riportato che “Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio”.
Sulla possibilità di intervenire solo sulla pertinenza, a supporto, la circolare 30/E, al p.to 4.1.1, recita: “Si ritiene, pertanto, che un intervento trainante possa essere eseguito anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale”.
Per le suddette ragioni riteniamo che non vi siano ostacoli per l'intervento sulla sola pertinenza.
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