Analisi tecnica delle novità introdotte dal D. Leg.vo 5/2026
Dal punto di vista tecnico-progettuale, l’aggiornamento della disciplina sugli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili (FER), introdotto dal D. Leg.vo 5/2026, rappresenta un’evoluzione sostanziale del sistema già previsto dall’art. 26 e dall’Allegato III del D. Leg.vo 199/2021.
Le modifiche non si limitano a una rimodulazione percentuale, ma intervengono su:
- ambito applicativo
- struttura delle verifiche
- criteri di fattibilità
- logica prestazionale complessiva
con impatto diretto sulla progettazione energetica ex Legge 10.
Estensione dell’ambito di applicazione
La principale modifica riguarda l’ampliamento delle casistiche soggette a obbligo FER. Oltre agli edifici di nuova costruzione, l’obbligo si applica esplicitamente anche a:
- ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello
- interventi di ristrutturazione dell’impianto termico
Dal punto di vista operativo, ciò comporta che il progettista debba verificare l’integrazione FER anche in interventi non necessariamente legati all’involucro edilizio, ma derivanti da modifiche impiantistiche rilevanti.
Si evidenzia inoltre il disallineamento terminologico tra “ristrutturazioni rilevanti” e “ristrutturazioni importanti”, da interpretare coerentemente con il D.M. 26/06/2015.
Struttura degli obblighi: sistema graduato
L’Allegato III introduce un sistema differenziato in funzione della tipologia di intervento, superando l’impostazione uniforme previgente.
Le percentuali di copertura risultano:

Obbligo di potenza elettrica minima
Resta confermata la formulazione per il dimensionamento minimo degli impianti elettrici da FER:
P = k × s
dove:
- k = 0,05 per nuovi edifici
- k=0,025 per edifici esistenti
- S = superficie in pianta dell’edificio (m²)
Questo vincolo introduce una verifica addizionale rispetto alla copertura percentuale dei fabbisogni, imponendo una soglia minima installata indipendente dai consumi stimati.
Limitazioni sull'utilizzo di energia elettrica
iene confermato il divieto di soddisfare gli obblighi tramite sola produzione elettrica destinata a effetto Joule, con l’obiettivo di evitare configurazioni energeticamente inefficienti.
È introdotta una deroga per:
- edifici in classe energetica ≥ B
Questo elemento richiede, dunque, una valutazione integrata tra prestazione energetica globale e scelta impiantistica.
Esenzioni per il teleriscaldamento
L’obbligo può essere escluso nei casi di allaccio a reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente, purché:
- coprano integralmente il fabbisogno energetico dei servizi coinvolti.
Non è quindi sufficiente la mera connessione, ma è necessaria una copertura totale.
Introduzione della fattibilità economica
Una delle innovazioni più rilevanti è l’estensione dei casi di impossibilità all’ambito economico, oltre a quello tecnico.
La non fattibilità deve essere dimostrata mediante:
- analisi comparativa tra costi di investimento
- benefici energetici attesi
- valutazione di tutte le tecnologie disponibili.
Dal punto di vista progettuale, ciò implica l’introduzione di un vero e proprio studio di fattibilità tecnico-economica all’interno della relazione energetica.
Parametri prestazionali sostitutivi
In caso di impossibilità, non è consentita un’esenzione totale.
È richiesto il rispetto di un requisito prestazionale:
EPH,C,W,nren<EPlimite
dove:
- EPH,C,W,nren è l’energia primaria non rinnovabile reale
- EPlimite è quella dell’edificio di riferimento
Questo mantiene l’approccio prestazionale già previsto dal D.M. 26/06/2015, integrandolo con il sistema FER.
Edifici pubblici: regime rafforzato
Per gli edifici pubblici è previsto un incremento degli obblighi:
- +5% sulle percentuali di copertura
- +10% sulla potenza elettrica minima
Si tratta di una differenziazione normativa coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione del patrimonio pubblico
Modalità di verifica e responsabilità
La verifica avviene tramite:
- relazione tecnica ex art. 8 D. Leg.vo 192/2005
- controllo da parte del Comune
- trasmissione dei dati al GSE
Dal punto di vista professionale:
- il progettista assume responsabilità diretta sulle verifiche
- le dichiarazioni sono soggette a controlli documentali e ispettivi
Implicazioni progettuali
Le modifiche introducono un cambio di paradigma:
- integrazione obbligatoria tra involucro e impianti
- necessità di analisi energetica avanzata
- valutazione tecnico-economica delle soluzioni
- incremento della complessità progettuale
L’approccio passa da una verifica normativa puntuale a una progettazione energetica integrata e prestazionale.
Conclusioni
Il nuovo assetto normativo consolida definitivamente il passaggio verso un modello di edificio energeticamente attivo, in cui:
- la copertura FER non è più accessoria
- le verifiche diventano multilivello
- il progettista assume un ruolo centrale anche sul piano economico-prestazionale
L’integrazione tra requisiti prescrittivi (percentuali, potenza minima) e prestazionali (EP nren) rende il sistema più complesso, ma anche più coerente con gli obiettivi di decarbonizzazione.



